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Guido Giuliani

Barriere architettoniche: cosa sono e come rimuoverle

Le barriere architettoniche sono uno dei problemi principali per le persone con disabilità motoria: ecco cosa sono e come rimuoverle.

Tutti quanti abbiamo sentito parlare delle barriere architettoniche, a prescindere dal fatto che costituiscano o meno un ostacolo alla nostra vita. Al tempo stesso, però, risulta difficile comprendere cosa sia una barriera architettonica senza viverla sulla propria pelle. Se infatti siamo portati a considerare tali solo i gradini, le scale o le porte troppo strette, in realtà dovremmo iniziare a pensare che sono molte di più, e meno visibili. Ecco quindi spiegato cosa sono le barriere architettoniche e come rimuoverle!

Cosa sono le barriere architettoniche?

La definizione di barriera architettonica viene definita da Wikipedia come “qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, specialmente per le persone con limitata capacità motoria”. Passando invece in ambito legale, le barriere architettoniche sono, ex DM 236/89:

  1. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  2. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Da questo ci si rende subito conto come la barriera architettonica sia diversa da ciascuno di noi. Ecco quindi che si rende necessario pensare a tutte le possibili difficoltà che un individuo può avere, prima di agire per rimuoverle.

Cosa prevede la legge in materia di barriere architettoniche?

Il DM sopracitato (236/89) si applica ai seguenti casi:

  • agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
  • agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
  • alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
  • agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Il decreto distingue poi fra accessibilità, visitabilità e adattabilità.

Accessibilità

L’accessibilità è la totale fruizione nell'immediato dello spazio costruito. Si richiede la totale accessibilità agli spazi esterni e alle parti comuni. Devono poi essere accessibili almeno il 5% degli edifici costruiti mediante attività edilizia sovvenzionata e gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive.

Visitabilità

Si prevede poi la visitabilità, ossia “un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”, con queste precisazioni:

  1. negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;
  2. nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
  3. nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;
  4. nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;
  5. nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
  6. nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità;
  7. negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

Adattabilità

“La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita”.

Come rimuovere le barriere architettoniche

Nel parlare di come rimuovere le barriere architettoniche bisogna tornare al discorso di cui sopra: va eliminato ogni ostacolo a una piena fruizione dello spazio. Non basta quindi disporre rampe o montascale dove ci sono dei gradini, né allargare le porte o gli spazi per consentire spazio di passaggio e movimento per chi si ritrovi in sedia a rotelle.

Non basta neanche la sola apposizione di segnali acustici in presenza di incroci o altri ostacoli, né l’utilizzo di una pavimentazione speciale per segnalare pericoli, o ancora di percorsi con indicazioni in braille. Bisogna infatti pensare a tutte le possibili difficoltà che una persona con disabilità potrebbe incontrare e attivarsi per superarle. Solo in questo modo, infatti, si potrà realizzare uno spazio davvero accessibile e far sì che la disabilità sia davvero solo una condizione momentanea.

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