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Guido Giuliani

L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro

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L'obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro è oggi uno dei temi più caldi, anche alla luce delle continue notizie di morti sul lavoro. Le c.d. morti bianche ci ricordano infatti che in Italia si muore sul lavoro e si muore di lavoro. L’interesse economico del datore di lavoro tende spesso ad andare a discapito degli essenziali diritti in materia di salute e sicurezza previsti a tutela dei lavoratori.

Cosa prevede la Costituzione

La Costituzione vede numerosi articoli a tutela dell’integrità fisica e psicologica dei lavoratori. Primo fra tutti, va menzionato l’articolo 32, che indica che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”.

Centrale è poi l’articolo 41, in materia di libertà di iniziativa economica privata, che sottolinea come questa non possa svolgersi “in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Questo recita l’art. 2087 del codice civile. Ha un contenuto ampio e poco definito, volto a introdurre un obbligo generale, capace di adattarsi alle variazioni storiche e sociali dei rapporti di lavoro, nonché alle nuove scoperte tecnologiche in materia di sicurezza.

La maggior parte della giurisprudenza lo interpreta come un obbligo di natura contrattuale, che, se violato, dà spazio a responsabilità extracontrattuale. L’imprenditore deve quindi adempiere al principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, che corrisponde “ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti” (Corte cost. n. 312/1996).

Le conseguenze in caso di inadempimento all'obbligo di sicurezza del datore

Data la natura contrattuale dell’obbligo, in caso di inadempimento dell’obbligo di sicurezza, il lavoratore potrebbe rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione. Potrebbe quindi rifiutarsi di lavorare, secondo l’eccezione di inadempimento ex 1460 c.c. (Inadimplenti non est adimplendum).

Più seguita è la via del risarcimento del danno causato dalle misure di sicurezza non adottate. L’onere probatorio è in capo al lavoratore, che indicherà le misure non rispettate. Il datore, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare che il danno non derivi dal suo inadempimento, ossia che dipenda da un fatto a lui non imputabile.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) prevede, agli artt. 47-50, l’istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), cui si estendono le stesse tutele previste per i rappresentanti sindacali.

Questa figura non è una novità, dato che già l’art. 9 dello Statuto dei lavoratori recitava:“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.”

Se però la disciplina dello Statuto faceva coincidere il rappresentante per la sicurezza con i rappresentanti sindacali, spingendo verso la contrattazione collettiva, il T.U. separa le figure.

Ex art. 47 T.U. vanno istituiti:

  1. RLS aziendale: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’unità produttiva;
  2. Rappresentante per la sicurezza del territorio, a livello territoriale o di comparto;
  3. Rappresentante per la sicurezza di sito produttivo.

I rappresentanti vengono eletti in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, “nell’ambito della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro”, con decreto del Ministero del lavoro.

I particolari adattamenti in caso di lavoratori disabili

Nell’ipotesi di lavoratori diversamente abili l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro aumenta di consistenza. In capo al datore è infatti previsto l’obbligo di adottare “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali” (art. 2 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 2009). Si tratta dei cc.dd. accomodamenti ragionevoli.

Secondo la Cassazione, rientrano in questo ambito quelle soluzioni di buon senso, non particolarmente dispendiose, utili a rimuovere ostacoli impedienti per le persone con disabilità. Esempi sono le rampe ove si trovano dei gradini, strisce luminose, software particolari e via dicendo.

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