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Guido Giuliani

INAIL e infortuni sul lavoro: quando è colpa del datore di lavoro

Gli infortuni sul lavoro sono una delle piaghe della società moderna. L’apice di queste continue tragedie si è raggiunto il 29 settembre 2021, quando l’Italia è stata toccata dalla notizia di cinque morti sul lavoro in una sola giornata. Nonostante le dichiarazioni della politica, tuttavia, il fenomeno non sembra calare. Ecco perché è importante analizzare la normativa in materia di infortuni sul lavoro - INAIL compreso - e capire quando è colpa del datore di lavoro.

Gli infortuni sul lavoro sono una delle piaghe della società moderna. L’apice di queste continue tragedie si è raggiunto il 29 settembre 2021, quando l’Italia è stata toccata dalla notizia di cinque morti sul lavoro in una sola giornata. Nonostante le dichiarazioni della politica, tuttavia, il fenomeno non sembra calare. Ecco perché è importante analizzare la normativa in materia di infortuni sul lavoro - INAIL compreso - e capire quando è colpa del datore di lavoro.

Una breve storia degli infortuni sul lavoro

Gli infortuni sul lavoro esistono dall’alba dei tempi. Nei tempi antichi, tuttavia, non destavano preoccupazioni né gli infortuni né le morti, in quanto il lavoro manuale era svolto in gran parte dagli schiavi. Questa situazione prosegue nel medioevo, quando la vita della plebe non era comunque ritenuta rilevante o degna di essere tutelata da normative importanti.


Le prime disposizioni in materia arrivano con la rivoluzione industriale. Gran parte della popolazione si concentra nelle città e i fenomeni sociali dei lavoratori iniziano a essere tenuti in considerazione dalle autorità politiche. Va detto, però, che queste disposizioni nascevano per evitare disordini e non per un sentimento etico o morale dei vertici della società.


Nel 1898 arriva la legge n. 80 del 17 marzo, che istituisce l’assicurazione sociale per gli infortuni sul lavoro. In questo modo il legislatore volle inserire una tutela economica per garantire sostentamento a quelle famiglie ritrovatesi con un infortunato sul lavoro. Trent’anni dopo, nel 1929, arrivò l’assicurazione per le malattie professionali, superata dal T.U. del 1965 e poi dal d.lgs. 38/2000.

INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Nato nel 1883 su base volontaria, l’INAIL ha visto più trasformazioni nella sua storia. L’ultima è arrivata nel 2010, quando ha assorbito le funzioni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, (Ispesl) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema), accrescendo ulteriormente le proprie competenze istituzionali.

Dal 1964 l’INAIL non svolge più una funzione unicamente di assicurazione sociale, ma si occupa anche di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle imprese piccole e medie. Dal 1999 poi vige l’obbligo di assicurazione per i soggetti che svolgono lavoro casalingo in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, per la cura della propria famiglia e dell'abitazione in cui vivono.


Quella relativa all’INAIL è un’assicurazione sociale obbligatoria, motivo per cui l’ente svolge anche funzioni ispettive, spesso congiuntamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL), alle Direzioni regionali del lavoro, direzioni territoriali del lavoro, ai carabinieri del nucleo per la tutela del lavoro e alla Guardia di finanza.

Cos’è un infortunio sul lavoro

Il Testo Unico delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria (d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124) indica come definizione di infortunio sul lavoro la seguente:


tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.


Si intende pertanto un evento nefasto che cagioni un danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, avvenuto durante l’orario di lavoro. Ecco quindi che per avere un infortunio sul lavoro devono ricorrere i seguenti elementi:

  • l’evento nefasto
  • il trauma fisico subito dal lavoratore
  • la situazione lavorativa
  • la causa violenta.


Questi ultimi due punti necessitano di spiegazioni ulteriori. Per la situazione lavorativa si richiede un rapporto di causa-effetto fra il lavoro e il trauma, per cui “sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso”.


Causa violenta è invece una componente esterna al normale svolgimento del lavoro, che agisca improvvisamente, repentinamente e direttamente sul lavoratore, causando il trauma.

Quando un infortunio sul lavoro è colpa del datore?

L’articolo 2087 del codice civile indica: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Questo articolo è fondamentale, in quanto introduce l’obbligo di salute e sicurezza a carico del datore. Ve ne avevamo parlato nel dettaglio in questo articolo.


Qualora questo obbligo non sia adempiuto, il datore può arrivare a rispondere addirittura di omicidio colposo, nell’ipotesi di incidente fatale. Sul piano penale, infatti, il giudice verificherà se l’inadempimento dell’obbligo da parte del datore sia stato causale per l’avverarsi dell’evento nefasto. Il datore è poi responsabile del risarcimento dei danni subiti dal lavoratore. 


Sono esclusi da responsabilità del datore tutti quegli eventi che dipendano da un comportamento abnorme del lavoratore. Nei comportamenti abnormi non rientra però la semplice imprudenza, in quanto nell’obbligo di sicurezza a carico del datore rientra anche il compito di vigilare sull’effettivo adempimento, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni in materia di sicurezza indicate dal datore.

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