Cecilia Pirchio
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3 giugno 2026
AgID pubblica il nuovo regolamento sulla vigilanza dell’accessibilità digitale: cosa prevede e chi riguarda
AgID ha pubblicato il nuovo regolamento che disciplina le attività di vigilanza e il potere sanzionatorio in materia di accessibilità digitale. Ecco cosa prevede e chi è coinvolto.
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Il 15 maggio 2026, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con la Determinazione n. 84/2026, ha adottato il nuovo regolamento che disciplina le modalità di accertamento e l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di accessibilità dei servizi informatici. Si tratta di un passo fondamentale per garantire il pieno rispetto dei diritti digitali dei cittadini, assicurando che le piattaforme e le applicazioni della pubblica amministrazione e dei soggetti privati inclusi nel perimetro di legge siano pienamente fruibili da tutti gli utenti, senza alcuna forma di discriminazione.
Non è una nuova legge. È il regolamento operativo aggiornato che dà concreta efficacia a due norme già vigenti, consolidando in un unico testo due precedenti regolamenti (adottati con le Determinazioni n. 357/2019 e n. 355/2022).
Cosa cambia nella pratica
Il regolamento non introduce nuovi requisiti tecnici. Lo standard di riferimento rimane WCAG 2.1 livello AA per la Legge Stanca e EN 301 549 per il D.Lgs. 82/2022.
Ciò che cambia è la certezza procedurale. Esiste ora un percorso documentato e pubblico — dalla segnalazione alla sanzione — con tempistiche definite, ruoli chiari all’interno di AgID e obblighi formali di risposta per i soggetti coinvolti. La zona grigia che permetteva all’inadempimento passivo di prolungarsi senza conseguenze si riduce significativamente.
Per un quadro completo di come l’EAA si sta applicando in Italia e negli altri mercati europei, con un confronto tra i diversi approcci nazionali all’enforcement, consulta il nostro approfondimento sull’impatto dell’European Accessibility Act in Europa.
Il quadro normativo: due leggi, un unico strumento di vigilanza
Il nuovo regolamento si inserisce nel solco di due norme già operative:
La Legge n. 4/2004 — la Legge Stanca — è la norma italiana sull’accessibilità digitale in vigore dal 2004. Impone alla pubblica amministrazione e a determinate categorie di soggetti privati di garantire l’accessibilità dei propri siti web e applicazioni mobili. La responsabilità del rispetto della norma ricade sui dirigenti responsabili di ciascun soggetto erogatore.
Il D.Lgs. n. 82/2022 è il decreto legislativo che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act (EAA). Entrato in vigore nel luglio 2022, è pienamente applicabile dal 28 giugno 2025. Estende i requisiti di accessibilità coinvolgendo un’ampia platea di prodotti e servizi digitali del mercato privato.
Fino ad oggi, i poteri di vigilanza di AgID in base a queste due norme erano disciplinati da due regolamenti separati. Il nuovo testo li sostituisce entrambi, creando un’unica procedura chiara e progressiva: dalla prima segnalazione fino all’eventuale sanzione definitiva del Direttore Generale.
Chi è coinvolto?
Il perimetro di applicazione è più ampio di quanto molti immaginino.
In base alla Legge Stanca (L. 4/2004):
Tutte le pubbliche amministrazioni — per siti web e applicazioni mobili
Soggetti privati con fatturato medio superiore a €500 milioni negli ultimi tre anni
In base al Decreto Accessibilità (D.Lgs. 82/2022):
Qualsiasi organizzazione — indipendentemente da fatturato o dimensioni — che eroga ai consumatori in Italia servizi nelle seguenti categorie:
Servizi di comunicazione elettronica
Servizi di accesso a media audiovisivi
Servizi digitali nel trasporto passeggeri: siti web, app, biglietteria elettronica, sistemi informativi in tempo reale
Libri elettronici e software correlati
Nota: le microimprese (sotto 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro) sono esenti dagli obblighi relativi ai servizi previsti dal D.Lgs. 82/2022, ma non da quelli relativi ai prodotti.
Come funziona la procedura: collaborazione prima, sanzione dopo
Il regolamento definisce un percorso in due fasi, pensato esplicitamente per risolvere i problemi attraverso il dialogo prima di ricorrere alle sanzioni.
Fase 1: Attività pre-istruttoria di verifica
Il Difensore civico per il digitale — la figura interna ad AgID preposta alla tutela dei diritti digitali dei cittadini — avvia il procedimento quando si verifica una delle seguenti condizioni:
Un utente presenta una segnalazione formale tramite il link presente nella dichiarazione di accessibilità del soggetto erogatore
Il monitoraggio periodico di AgID rileva non conformità su un sito web o un’applicazione mobile
Un terzo segnala una risposta inadeguata o assente a una richiesta di accessibilità
Una volta aperto il fascicolo, il Difensore civico può richiedere documenti, acquisire informazioni tecniche e, se si confermano le criticità, redige una relazione con le misure correttive da adottare, invitando l’organizzazione a indicare i tempi di adeguamento. L’Area Vigilanza e Sicurezza monitora poi l’effettiva realizzazione degli interventi.
I casi possono chiudersi in questa fase — e nella maggioranza dei casi è così — quando l’organizzazione risponde e si adegua nei tempi concordati. L’archiviazione senza sanzione è espressamente prevista in assenza di violazioni o in caso di pieno adempimento.
Fase 2: Procedimento sanzionatorio
Se l’organizzazione non adotta le misure correttive entro i termini concordati, il fascicolo passa all’Area Affari giuridici e contratti pubblici, che avvia il procedimento sanzionatorio entro 30 giorni. L’ente riceve un atto di contestazione e una diffida — un’ultima opportunità per conformarsi prima della decisione finale, adottata dal Direttore Generale di AgID e pubblicata sul sito istituzionale.
Quali sono le sanzioni applicabili?
Per violazioni della Legge Stanca da parte di soggetti privati: sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato annuo
Per violazioni del D.Lgs. 82/2022: sanzioni comprese nei limiti previsti dall’art. 24 del Decreto (da 5.000 a 40.000 euro per singola violazione), calibrate sulla gravità e sui danni arrecati all’utenza — con la condotta collaborativa che può incidere positivamente. Per i soggetti di maggiori dimensioni, ossia quelli che già rientrano nel perimetro della Legge Stanca, è prevista invece la sanzione fino al 5% del fatturato.
In caso di inadempimento prolungato sotto il D.Lgs. 82/2022: AgID può disporre l’oscuramento del servizio o il ritiro dell’app dagli store
Domande frequenti
Questo regolamento introduce nuovi obblighi tecnici di accessibilità?
No. Disciplina le modalità con cui AgID esercita la vigilanza e il potere sanzionatorio sulle norme già vigenti — Legge 4/2004 e D.Lgs. 82/2022. I requisiti tecnici restano invariati.
La mia azienda ha un fatturato inferiore a 500 milioni di euro e non è un ente pubblico. Sono comunque soggetto a questo regolamento?
Potenzialmente sì, se eroghi servizi rientranti nel perimetro del D.Lgs. 82/2022 — e-commerce, servizi finanziari, media audiovisivi, trasporto, e-book, comunicazioni elettroniche — indipendentemente dal fatturato. La soglia dei 500 milioni di euro vale esclusivamente per le disposizioni sui soggetti privati della Legge Stanca, non per il recepimento dell’EAA.
Cosa può aprire un procedimento? AgID può agire anche in assenza di una segnalazione?
Sì. Un fascicolo può essere aperto a seguito di segnalazioni di utenti, reclami di terzi o per esito insoddisfacente del monitoraggio periodico condotto da AgID stessa. Non è necessario che l’organizzazione riceva una segnalazione diretta per essere oggetto di verifica.
Quanto tempo ha un’organizzazione per adeguarsi?
Il regolamento non fissa un numero di giorni predefinito. Prevede un termine “ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità”. In pratica, è il soggetto erogatore a proporre un piano di adeguamento, che AgID poi monitora nel rispetto delle scadenze concordate.
Qual è il ruolo della dichiarazione di accessibilità?
Un ruolo centrale. Le segnalazioni formali degli utenti devono essere presentate tramite il link contenuto nella dichiarazione di accessibilità pubblicata dal soggetto erogatore. Una dichiarazione assente, incompleta o non aggiornata costituisce già di per sé una non conformità, oltre a privare gli utenti dello strumento previsto per segnalare le barriere digitali.
È possibile evitare del tutto le sanzioni?
Sì — se le criticità vengono risolte nella fase pre-istruttoria. Il regolamento prevede espressamente l’archiviazione senza sanzione quando l’organizzazione si adegua prima dell’apertura del procedimento sanzionatorio. La logica del testo è quella di privilegiare la conformità rispetto alla punizione.
Dove posso leggere il testo completo del regolamento?
Il testo integrale è disponibile sul sito di AgID: Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio (PDF).
Costruire una conformità che regge nel tempo
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Fonti: Comunicato AgID, 29 maggio 2026 | Testo integrale del regolamento (PDF)

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